No al sequestro del Libretto per lo scarico
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No al sequestro del Libretto per lo scarico
Potrebbe essere moooolto utile a tutti:
Per fare un controllo rumoroso devono essere dotati di
fonometro e la prova deve essere effettuata allo stesso numero di
giri riportato sul libretto con il fonomentro posto a 50cm. e a 45
gradi dal tubo di scarico, ovviamente qualsiasi rumore di fondo può
modificare la lettura e quindi resta una cosa opinabile.
Resta il fatto che se vogliono multare lo possono fare comunque
anche se siete in regola, a questo proposito vi allego una copia
del "decalogo" che da qualche tempo inseriamo negli scarichi
omologati ( GPR )e precisamente il cosa fare se vogliono comunque
multare.
-----------------
Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far
scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sarà SI da quel
momento dovrete far scrivere le seguenti note:
1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del
silenziatore
2- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della
casa produttrice.
3- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che
attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e
quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03
1997 del 24/11/1997).
4- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in
cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere
all'aggiornamento della carta di circolazione.
5- Se vogliono multarvi con l'art.78 far presente che l'articolo di
riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei
dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
6- Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro
del libretto far presente che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione
amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si
circoli addirittura senza il silenziatore.
-------------------------
Ammesso che chi multa non cambi idea già al punto 3 con tutte queste
note riportare sulla multa l'eventuale ricorso è uan passeggiata
anche con uno scarico racing.
-------------------------
Stampatevelo e portavelo dietro
Fate vobis...
Articoli di legge completi e riflessioni
Questo è più meno che si deduce leggendo MOLTO attentamente gli art.
71, 72. 78 del Codice della Strada con i rispettivi regolamenti di
attuazione.
Ok partiamo dall' inizio e cioè dall' Art. 71
intitolato "Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e loro rimorchi".
Leggendo il primo comma si trova scritto:
"1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli
a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette
ad accertamento e sono indicate nel regolamento."
Questo comma è quello che più ci riguarda dell' art. 71, in quanto
dice apertamente che ogni veicolo , quindi anche la moto, deve avere
carattaristiche costruttive e funzionali conformi ad un certo
regolamento,. Pertanto anche modificando un semplice specchietto si
alterano le "carattaristiche costruttive e funzionali" della nostra
moto, rischiando , in caso di constrollo, una possibile multa. Questo
concetto è chiaramente esposto nel comma n°6 dello stesso articolo
che ora vado ad enunciare:
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10 . Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di
merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 137,55 a euro
550,20.
Fin qui tutto Ok, si fa per dire perchè se trovi il pulotto fiscale
applicando questo comma alla lettera ti può multare anche per un
semplice specchietto (se non omologato, s' intende).Tale fatto è
maggiormente chiarito la primo comma del Regolamento di Attuazione
dell' art.71 che dice:
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli,
soggette ad accertamento (quindi soggette a sanzione se non
conformi), sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo.
Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce
quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna
categoria di veicoli.
Passimo all' Art. 72 intitolato "Dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli a motore e loro rimorchi. "
Ebbene questo articolo non è molto importante in relazione al
lecito/nonlecito, ma elenca quello che deve avere ogni veicolo per
circolare e sopratutto i documenti da esibire in caso di eventuali
omologazioni (es. gancio per roulotte, scarichi non originali),
infatti nel comma n° 1 si legge:
"1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti. "
Nel comma n° 8 si legge invece:
8. I dispositivi (e quindi scarichi non originali, specchietti e robe
varie) di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da
parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei
trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162.
Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato
deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
e nel comma n° 13 vengono menzionate le senzioni previste per i
trasgressori:
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo
in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia
conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10 .
Per quanto ci riguarda questo comma è importante perchè obbliga i
possessori di scarichi omologati a portare sempre sotto la sella il
certificato di omologazione per non incorrere in sanzione.
Ora arriviamo con l' Art 78 nella zona calda dell Codice della Strada
in materia di "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei
veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione".
Questo articolo è quello più importante a livello economico perchè se
trasgedito si incorre in sanzioni che vanno da Euro 328 a Euro
1.376.55, ma anche quello che ci salva dal ritiro del libretto se
montiamo degli SCARICHI RACING (aperti per intenderci e non
omologati).
Procediamo per gradi e iniziamo con l' analizzare il comma n°1:
Comma 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere
sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più
modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai
dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure
sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni
dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici
del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
Questo bel comma ci dice che qualsiasi modifica apportata al nostro
mezzo deve essere sottoposta a "visita e prova" se non si vuole
incappare in multa secondo le tariffe che ho citato nell' art. 71 e
72, incluso ovviamente la sostituzione dello scarico oricinale con
uno più aperto e più performante. Passiamo al comma n° 2 che dice:
Comma 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che
possono essere modificati solo previa presentazione della
documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite,
altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
Qui per la prima volta viene mensionata la carta di circolazione
(libretto), in pratica in tale comma viene detto quali sono i
dispositivi che "se modificati" obbligano l' aggiornamento del
libretto (es. penumatici maggiorati).
Occhi aperti e concentrazione a mille perchè ora arriva il bello con
il comma n° 3 e n° 4:
Comma 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di
omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure
con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito
favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un
veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 328 a euro 1.376,55 .
Comma 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
In definitiva si è soggetti a mega multa da euro 328 a euro 1.376,55
e conseguente ritiro del libretto (con altrettanta e conseguente
rottura di maroni) se e solo se si apportano delle modifiche che
vanno contro quanto scritto nel LIBRETTO o NEL' EVENTUALE CERTIFICATO
DI OMOLOGAZIONE. Quindi a mio parere , ripeto a mio parere, se si
montano degli scarichi racing e se si incappa nell' agente
supermegascassaminchia si incorresolo in una multa che va 68,25 a
275.10 Euro, perchè nel libretto non sta scritto che modello di
scarichi sono montati.
Invece, e qui la dico grossa, chi monta scarichi omologati e toglie
il fondello rientra nei commi 3 e 4 in quanto "apporta modifiche alle
caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di
approvazione " , cosi come coloro che tagliano o modificano il telaio.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con
le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Per fare un controllo rumoroso devono essere dotati di
fonometro e la prova deve essere effettuata allo stesso numero di
giri riportato sul libretto con il fonomentro posto a 50cm. e a 45
gradi dal tubo di scarico, ovviamente qualsiasi rumore di fondo può
modificare la lettura e quindi resta una cosa opinabile.
Resta il fatto che se vogliono multare lo possono fare comunque
anche se siete in regola, a questo proposito vi allego una copia
del "decalogo" che da qualche tempo inseriamo negli scarichi
omologati ( GPR )e precisamente il cosa fare se vogliono comunque
multare.
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Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far
scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sarà SI da quel
momento dovrete far scrivere le seguenti note:
1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del
silenziatore
2- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della
casa produttrice.
3- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che
attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e
quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03
1997 del 24/11/1997).
4- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in
cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere
all'aggiornamento della carta di circolazione.
5- Se vogliono multarvi con l'art.78 far presente che l'articolo di
riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei
dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
6- Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro
del libretto far presente che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione
amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si
circoli addirittura senza il silenziatore.
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Ammesso che chi multa non cambi idea già al punto 3 con tutte queste
note riportare sulla multa l'eventuale ricorso è uan passeggiata
anche con uno scarico racing.
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Stampatevelo e portavelo dietro
Fate vobis...
Articoli di legge completi e riflessioni
Questo è più meno che si deduce leggendo MOLTO attentamente gli art.
71, 72. 78 del Codice della Strada con i rispettivi regolamenti di
attuazione.
Ok partiamo dall' inizio e cioè dall' Art. 71
intitolato "Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e loro rimorchi".
Leggendo il primo comma si trova scritto:
"1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli
a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette
ad accertamento e sono indicate nel regolamento."
Questo comma è quello che più ci riguarda dell' art. 71, in quanto
dice apertamente che ogni veicolo , quindi anche la moto, deve avere
carattaristiche costruttive e funzionali conformi ad un certo
regolamento,. Pertanto anche modificando un semplice specchietto si
alterano le "carattaristiche costruttive e funzionali" della nostra
moto, rischiando , in caso di constrollo, una possibile multa. Questo
concetto è chiaramente esposto nel comma n°6 dello stesso articolo
che ora vado ad enunciare:
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10 . Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di
merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 137,55 a euro
550,20.
Fin qui tutto Ok, si fa per dire perchè se trovi il pulotto fiscale
applicando questo comma alla lettera ti può multare anche per un
semplice specchietto (se non omologato, s' intende).Tale fatto è
maggiormente chiarito la primo comma del Regolamento di Attuazione
dell' art.71 che dice:
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli,
soggette ad accertamento (quindi soggette a sanzione se non
conformi), sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo.
Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce
quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna
categoria di veicoli.
Passimo all' Art. 72 intitolato "Dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli a motore e loro rimorchi. "
Ebbene questo articolo non è molto importante in relazione al
lecito/nonlecito, ma elenca quello che deve avere ogni veicolo per
circolare e sopratutto i documenti da esibire in caso di eventuali
omologazioni (es. gancio per roulotte, scarichi non originali),
infatti nel comma n° 1 si legge:
"1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti. "
Nel comma n° 8 si legge invece:
8. I dispositivi (e quindi scarichi non originali, specchietti e robe
varie) di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da
parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei
trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162.
Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato
deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
e nel comma n° 13 vengono menzionate le senzioni previste per i
trasgressori:
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo
in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia
conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10 .
Per quanto ci riguarda questo comma è importante perchè obbliga i
possessori di scarichi omologati a portare sempre sotto la sella il
certificato di omologazione per non incorrere in sanzione.
Ora arriviamo con l' Art 78 nella zona calda dell Codice della Strada
in materia di "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei
veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione".
Questo articolo è quello più importante a livello economico perchè se
trasgedito si incorre in sanzioni che vanno da Euro 328 a Euro
1.376.55, ma anche quello che ci salva dal ritiro del libretto se
montiamo degli SCARICHI RACING (aperti per intenderci e non
omologati).
Procediamo per gradi e iniziamo con l' analizzare il comma n°1:
Comma 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere
sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più
modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai
dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure
sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni
dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici
del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
Questo bel comma ci dice che qualsiasi modifica apportata al nostro
mezzo deve essere sottoposta a "visita e prova" se non si vuole
incappare in multa secondo le tariffe che ho citato nell' art. 71 e
72, incluso ovviamente la sostituzione dello scarico oricinale con
uno più aperto e più performante. Passiamo al comma n° 2 che dice:
Comma 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che
possono essere modificati solo previa presentazione della
documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite,
altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
Qui per la prima volta viene mensionata la carta di circolazione
(libretto), in pratica in tale comma viene detto quali sono i
dispositivi che "se modificati" obbligano l' aggiornamento del
libretto (es. penumatici maggiorati).
Occhi aperti e concentrazione a mille perchè ora arriva il bello con
il comma n° 3 e n° 4:
Comma 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di
omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure
con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito
favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un
veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 328 a euro 1.376,55 .
Comma 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
In definitiva si è soggetti a mega multa da euro 328 a euro 1.376,55
e conseguente ritiro del libretto (con altrettanta e conseguente
rottura di maroni) se e solo se si apportano delle modifiche che
vanno contro quanto scritto nel LIBRETTO o NEL' EVENTUALE CERTIFICATO
DI OMOLOGAZIONE. Quindi a mio parere , ripeto a mio parere, se si
montano degli scarichi racing e se si incappa nell' agente
supermegascassaminchia si incorresolo in una multa che va 68,25 a
275.10 Euro, perchè nel libretto non sta scritto che modello di
scarichi sono montati.
Invece, e qui la dico grossa, chi monta scarichi omologati e toglie
il fondello rientra nei commi 3 e 4 in quanto "apporta modifiche alle
caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di
approvazione " , cosi come coloro che tagliano o modificano il telaio.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con
le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
IL PADRINO PARTE II°
- Daniele
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R: No al sequestro del Libretto per lo scarico
ottimo appunto e metto in moto
non si sa mai
grazie
non si sa mai
grazie
- The Saint
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R: No al sequestro del Libretto per lo scarico
Tutto perfetto.......complimenti ragazzino.......io purtroppo dò il mio no comment........
Avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra
(Il gladiatore)
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- The Saint
- cento25
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- Località: Bari
Il problema che andrebbero aggiunte le eventuali modifiche dettate dalla Comunità europea!o successive modifiche al c.d.s in gazzette ufficiali successive
Ragazzino hai verificato?
Non è così semplice il ricorso ve lo posso assicurare.
In linea generale è così,poi i casi sono specifici!!
Ragazzino hai verificato?
Non è così semplice il ricorso ve lo posso assicurare.
In linea generale è così,poi i casi sono specifici!!
Avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra
(Il gladiatore)
(Il gladiatore)
Re: No al sequestro del Libretto per lo scarico
Ragazzi, qualcuno ha per caso una copia delle circolari ai punti (3) e (4), che me le stampo e me le porto dietro? (I miei nuovi G&G sarebbero omologati ma purtroppo mi si sono sfilati i DBkiller... )ragazzino ha scritto: -----------------
Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far
scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sarà SI da quel
momento dovrete far scrivere le seguenti note:
1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del
silenziatore
2- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della
casa produttrice.
3- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che
attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e
quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03
1997 del 24/11/1997).
4- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in
cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere
all'aggiornamento della carta di circolazione.
5- Se vogliono multarvi con l'art.78 far presente che l'articolo di
riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei
dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
6- Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro
del libretto far presente che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione
amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si
circoli addirittura senza il silenziatore.
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Grazie
Chi c’è in linea
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