Giro questa news appena arrivata dalla associazione di categoria.
Come al solito non sono buone notizie....
1) Codice della strada. Effetti della mancata conversione in legge del Decreto Legge 184/2005.
Informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n° 271 del 21 Novembre scorso, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero di Grazia e Giustizia, nel quale si dà atto della mancata conversione in Legge del D.L. 184/2005, il quale aveva introdotto alcune significative novità in materia di patente a punti.
La mancata conversione del sopra citato Decreto, ha effetto sin dal momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 21 Settembre di quest’anno) e, pertanto, appare prevedibile che gli Organi di Polizia stradale saranno costretti a rinotificare quantomeno i verbali di accertamento non ancora pagati, emessi durante la vigenza del Decreto; in tali verbali, infatti, sono contenute informazioni che, alla luce della mancata conversione in Legge, non sono più valide (vedi, ad esempio, il diverso termine – 60 giorni in luogo dei precedenti 30 - che era stato introdotto dal D.L. per consentire al Proprietario del mezzo di comunicare, all’Organo accertatore, i dati personali e della patente dell’autista).
Peraltro, sulle problematiche sollevate dalla mancata conversione del D.L, gli organi di stampa hanno preannunciato l’emanazione di una circolare ministeriale.
Vediamo ora, di seguito, le disposizioni del codice della strada che tornano in vigore nell’ipotesi di contestazione differita:
- Termine entro il quale il Proprietario del veicolo deve comunicare, all’Organo accertatore, i dati personali e della patente del conducente (art.126 bis, comma 2 c.d.s): 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento;
- Sanzione pecuniaria applicabile al Proprietario, in caso di mancata comunicazione dei dati sopra indicati (art.180, comma 8): da un minimo di 357 €uro ad un massimo di 1.433 €uro.
Resta irrisolta, infine, la vicenda della restituzione dei punti/patente a beneficio di quei proprietari che, non avendo risposto all’invito dell’Organo di Polizia di comunicare le generalità ed i dati della patente dell’autista se li sono visti detrarre dal proprio titolo di guida prima che, sul punto, intervenisse la Corte Costituzionale con la Sentenza 27/2005; per il momento, tali punteggi non saranno riaccreditati sulle relative patenti.
Mancata conversione Legge 184/05
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