Modifiche al codice della strada

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Modifiche al codice della strada

Messaggio da RST'72 » 7/8/2007, 09:58

Ecco alcuni stralci delle modifiche appena apportate al codice della strada:

D.L. 03 AGOSTO 2007 N.117.-

Tale provvedimento dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 03 ottobre 2007, pena la sua decadenza totale.

L'articolo 1 modifica l'articolo 116 del Codice della Strada in materia di guida senza patente, riportandola ad essere una violazione penale. Colui che guida senza aver conseguito la patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti sarà punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio è previsto l'arresto fino ad un anno.


L'articolo 2 modifica l'articolo 117 del Codice della Strada in materia di limitazioni alla guida. Il comma 1 è stato riformulato in modo da operare come rinvio automatico alle normative comunitarie in materia. Nello specifico è necessario rifarsi all’ultima direttiva europea sull’argomento (2000/56/CE) la quale prevede che "l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg è subordinata al conseguimento della atente A da
almeno due anni". Con l'introduzione del comma 2-bis per i neo-patentati, a cui patente sia stata rilasciata a far data dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge, è stata introdotta un’ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non può essere superiore a 50 kW/t. Il comma 3 introduce una nuova previsione in tema di trasporto dei minori: modificando l'articolo 170 del Codice della Strada, è stato introdotto il divieto assoluto di trasportare minori di quattro anni su veicoli a due ruote. La sanzione amministrativa in questo caso va da 148 a 594 euro.

L'articolo 3 modifica l'articolo 142 del Codice della Strada in materia di velocità dei veicoli Le nuove disposizione prevedono un incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente, nonché la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato. Viene, inoltre, previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l'uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Sono state rimodulate le fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite. Chiunque supera di 40km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto al pagamento di una somma da 370 a 1.458 euro e alla sospensione della patente da oltre a sei mesi. Se in un periodo di due anni viene nuovamente sanzionato per il superamento dei limiti di velocità la sospensione della patente va da otto a diciotto mesi. Se si superano i limiti di oltre 60 km/h, la multa da pagare parte da 500 euro e arriva a 2.000 euro e la sospensione della patente va da sei a dodici mesi. In questo caso, se nei due anni viene accertata la stessa violazione del codice, si procederà alla revoca della patente. Per quanto riguarda il superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h è stato anche previsto un aumento da 2 a 5 dei punti da detrarre.

L'articolo 4 modifica dell'articolo 173 del Codice della Strada in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida. Il Codice della strada prevede il divieto per il conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, ma consente l'utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente per il loro funzionamento non debba usare le mani. Le multe vanno da 148 a 594 euro. Si può arrivare alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi se la violazione viene ripetuta nel corso di un biennio.


L'articolo 5 modifica gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. Sono previsti tre "gradi di intensità" della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni:
a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000. Confermata la pena dell'arresto fino a un mese, è stata inasprita altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene da tre a sei mesi;
b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/l): in questo caso - non previsto sino ad oggi dalla legge - la sanzione pecuniaria prevista va da 800 a 3.200 euro. La pena dell'arresto è prevista fino a tre mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno;
c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 grammi per litro (g/l). Per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di euro 1.500 per arrivare ad un massimo di 6.000 euro. La pena dell'arresto è prevista fino a sei mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a dueanni. In ogni caso la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un'attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche. In tutti i casi è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, o da titolare di patente di categoria B nell'ipotesi di recidiva nel biennio.
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Messaggio da RST'72 » 7/8/2007, 10:08

Un paio di quesiti che mi sono posto ad una prima lettura di questa ennesima boiata dei nostri governanti...
prevede il divieto per il conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore
Quindi tutti i dispositivi auricolari per moto (interfoni-bluetooth-ecc.) sono illegali????

Viene, inoltre, previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l'uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi
Ma tutte le postazioni devono essere segnalate? Anche quelle "mobili"?
E se non fossero segnalate c'è possibilità di impugnare la sanzione?

Datemi un vostro parere, grazie ;-)
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Messaggio da lupin3 » 7/8/2007, 10:12

:-3
Piccola polemica a parte.............qualcuno glielo spiega ai signori che hanno fatto sta' legge che il problema del telefonino non e' tanto quello di avere le mani impegnate, quanto piuttosto di avere la mente concentrata sul guidare e non sui cazzi propri?
La distrazione non e' contemplata come fattore di rischio incidenti?........cioe' viva voce si' auricolare si', telefono all'orecchio no?
C'e' gente che guida col culo anche se usa due mani sul volante ed ha il viva voce!!!! :-27
Ce la faremo prima della fine del mondo a fare una legge completa, giusta, equa, preventiva e punitiva come si deve in Italia o dobbiamo ancora ricorrere ai cavilli, ai comma, alle sentente del TAR o della magistratura ordinaria?
grr
E la guida in stato di stanchezza/sonnolenza?
Ti premiano con i punti Q8? grr
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Messaggio da RST'72 » 7/8/2007, 10:34

qualcuno glielo spiega ai signori che hanno fatto sta' legge che il problema del telefonino non e' tanto quello di avere le mani impegnate, quanto piuttosto di avere la mente concentrata sul guidare e non sui cazzi propri?

Ecco, hai giusto centrato il punto...
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Messaggio da Gig81 » 7/8/2007, 10:46

RST'72 ha scritto:
Viene, inoltre, previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l'uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi
Ma tutte le postazioni devono essere segnalate? Anche quelle "mobili"?
E se non fossero segnalate c'è possibilità di impugnare la sanzione?
Quelle grazie al cielo si possono impugnare già da un po... se poi alleghi una foto della pattuglia nascosta che nel frattempo legge un libro in macchina...

:twisted:
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Messaggio da Actze » 7/8/2007, 10:59

Per quanto riguarda il superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h è stato anche previsto un aumento da 2 a 5 dei punti da detrarre.
il costo quanto è? mi sa che stamattina ho preso un flash
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Messaggio da Grappa » 7/8/2007, 11:10

lupin3 ha scritto::-3
Piccola polemica a parte.............qualcuno glielo spiega ai signori che hanno fatto sta' legge che il problema del telefonino non e' tanto quello di avere le mani impegnate, quanto piuttosto di avere la mente concentrata sul guidare e non sui cazzi propri?
La distrazione non e' contemplata come fattore di rischio incidenti?........cioe' viva voce si' auricolare si', telefono all'orecchio no?
C'e' gente che guida col culo anche se usa due mani sul volante ed ha il viva voce!!!! :-27
Ce la faremo prima della fine del mondo a fare una legge completa, giusta, equa, preventiva e punitiva come si deve in Italia o dobbiamo ancora ricorrere ai cavilli, ai comma, alle sentente del TAR o della magistratura ordinaria?
grr
E la guida in stato di stanchezza/sonnolenza?
Ti premiano con i punti Q8? grr
dai non esageriamo. io parlo al telefono continuamente usando gli interfoni del casco e non distrae certo piu' di una conversazione nell'abitacolo di una autovettura.
ho visto anche dei reportage in merito e, se prorpio vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, la cosa che crea maggior distrazione e' la naturale tendenza al guardare il nostro interlocutore negli occhi, cosa che non accade con gli interfoni.
cos'e' una moto? due cilindri a V, cerchi a raggi e manubrio alto ©

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Messaggio da lupin3 » 7/8/2007, 12:13

Grappa tu mi stai parlando di casi singoli mentre qui commentavo una legge che vale per tutti.
E' chiaro che ogniuno reagisce agli stimoli in modo diverso, il problema e' capire quali sono le vere cause degli incidenti e quali invece sono solo delle pugnette.
Generalmente chi e' al telefono sta' attento alla chiacchierata e distoglie l'attenzione alla guida....con e senza l'auricolare!
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Messaggio da pinobike » 7/8/2007, 19:40

lupin3 ha scritto:Grappa tu mi stai parlando di casi singoli mentre qui commentavo una legge che vale per tutti.
E' chiaro che ogniuno reagisce agli stimoli in modo diverso, il problema e' capire quali sono le vere cause degli incidenti e quali invece sono solo delle pugnette.
Generalmente chi e' al telefono sta' attento alla chiacchierata e distoglie l'attenzione alla guida....con e senza l'auricolare!
Quoto................e quoto anche tutto il resto.............. :shock:
"non aspettare domani per fare quello che potresti fare oggi" - "ne rimarrà uno solo" - "ne ho due" .... ma detto ciò MI SONO ROTTO LE PALLE...!!!

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Messaggio da shrek » 8/8/2007, 10:21

...naturale evoluzione di un codice della strada nato su quanto redatto da un coglione che in vita propria non è stato in grado di appatentarsi.

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Messaggio da Gig81 » 8/8/2007, 10:31

Secondo me sei troppo buono...
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Messaggio da teo750s » 8/8/2007, 11:09

RST'72 ha scritto:Un paio di quesiti che mi sono posto ad una prima lettura di questa ennesima boiata dei nostri governanti...
Viene, inoltre, previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l'uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi
qua il viceministro del ministro senza patente ha già richiamato l'attenzione che se i rilevatori di velocità fossero segnalati anche con indicatori luminosi perderebbero la loro efficacia nel garantire la sicurezza sulle strade :shock: :shock: :shock:
molto probabilmente verà modificata.........

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Messaggio da RST'72 » 8/8/2007, 13:35

Già lo credo anch'io che verrà modificata ...

Come dico da sempre se veramente l'intenzione primaria fosse quella della prevenzione degli incidenti e della sicurezza basterebbe mettere uno di questi cartelli luminosi, con annessa pattuglia, sulle strade realmente pericolose.

Sicuramente ci saranno meno incidenti ma anche meno soldi nelle casse dei vari enti ...

Lo ripeterò sempre, quello che interessa è accattar quattrini in tutti i modi, della sicurezza non frega niente a nessuno
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Messaggio da teo750s » 8/8/2007, 15:25

RST'72 ha scritto:Lo ripeterò sempre, quello che interessa è accattar quattrini in tutti i modi, della sicurezza non frega niente a nessuno
stra quoto....

esempio lampante dalle mie parti la Transpolesana (che non è una gnocca che prima era un uomo :lol: ) insomma la Rovigo-Verona.... miniera d'oro per tutti i piccoli comuni che attraversa, i quali si prodigano a mettere i velox nei modi più subdoli nella superstrada tralasciando i controlli su strade comunali ben più pericolose e vicine ai centri abitati, quindi a case, scuole e quant'altro...... in più in certi tratti dove l'asfalto sfiora l'indecenza.. anzichè mettere mano alle manutenzioni cosa hanno fatto ???!! messo il limite degli 80 ! (amministrazioni fantasiose) così la strada resta ancora pericolosa pero' e molto più facile pizzicare qualche "pirata della strada" a 90 km/h..... ecco questa è la premura che hanno della incolumità di chi gira sulla strada... e sono sicuro non sia un esempio unico........ NDE' IN MONA TUTTI!!!! angry

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Messaggio da RST'72 » 28/8/2007, 15:04

Un ulteriore precisazione arrivatami qualche minuto fa sulla "visibilità" delle postazioni:

SEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA
VELOCITA’
Il decreto legge n.117/2007 è intervenuto anche su questo tema, introducendo un nuovo
comma (il 6 bis) nel testo dell’articolo 142 del Codice della Strada, in cui è previsto
l’obbligo di presegnalare la presenza delle postazioni (fisse o mobili) di controllo
automatico della velocità, mediante appositi cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi,
rinviando per la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di impiego ad un
decreto interministeriale del Ministro dei Trasporti e di quello dell’Interno. L’obbligo in
questione non è nuovo, ma era già stato introdotto nel 2002 dall’articolo 3 del Decreto
Legge 121 (convertito con la Legge n.168/2002), sulle tipologie di strade dove era
consentito derogare al principio della contestazione immediata delle violazioni riscontrate
tramite queste apparecchiature; tuttavia, la genericità dell’espressione utilizzata dal
legislatore dell’epoca (il quale si era limitato ad affermare la necessità che, della
presenza di questi strumenti, fosse “data informazione agli automobilisti”, senza
aggiungere altro) nonché l’assenza di regole uniformi, hanno fatto si che nel corso di
questi anni l’obbligo sia stato assolto nei modi più svariati. Per questo, da tempo gli
operatori di Polizia e gli utenti della strada avvertivano la necessità che, sul punto, fosse
introdotta una disciplina chiara ed univoca, ed è a questa necessità che si è tentato ora
di dare risposta sia attraverso il nuovo comma 6 bis dell’articolo 142 del Codice della
Strada.
In particolare:
- la presenza delle postazioni può essere segnalata con segnali stradali di
indicazione, temporanei o permanenti; con segnali stradali luminosi a messaggio
variabile o, infine, con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli.
Con riferimento alla segnaletica stradale di indicazione, si tratta di un pannello
rettangolare di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada (autostrada,
strada statale, ecc..) in cui è installato, che deve recare l’iscrizione “controllo
elettronico della velocità”, ovvero “rilevamento elettronico della velocità”;
- la distanza massima tra il cartello e la postazione non può superare i 4 Km,
mentre quella minima deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi. A
questo proposito, la circolare ministeriale del 20 agosto ritiene che, in condizioni
normali, possono applicarsi le distanze minime fissate dall’articolo 79, comma 3
del D.P.R 495/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) per i
segnali di pericolo: 150 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali;
100 metri per le extraurbane secondarie e per quelle urbane di scorrimento; 50
metri per le altre strade. In ogni caso se tra il segnale di presegnalazione e la
postazione dell’apparecchio dovessero esserci degli incroci, la segnalazione va
ripetuta subito dopo l’intersezione.
- sono stati esclusi dagli obblighi di segnalazione i cd. telelaser, ovvero quei
dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo dei veicoli delle forze di
Polizia
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