Modifiche al codice della strada
Inviato: 7/8/2007, 09:58
Ecco alcuni stralci delle modifiche appena apportate al codice della strada:
D.L. 03 AGOSTO 2007 N.117.-
Tale provvedimento dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 03 ottobre 2007, pena la sua decadenza totale.
L'articolo 1 modifica l'articolo 116 del Codice della Strada in materia di guida senza patente, riportandola ad essere una violazione penale. Colui che guida senza aver conseguito la patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti sarà punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio è previsto l'arresto fino ad un anno.
L'articolo 2 modifica l'articolo 117 del Codice della Strada in materia di limitazioni alla guida. Il comma 1 è stato riformulato in modo da operare come rinvio automatico alle normative comunitarie in materia. Nello specifico è necessario rifarsi all’ultima direttiva europea sull’argomento (2000/56/CE) la quale prevede che "l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg è subordinata al conseguimento della atente A da
almeno due anni". Con l'introduzione del comma 2-bis per i neo-patentati, a cui patente sia stata rilasciata a far data dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge, è stata introdotta un’ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non può essere superiore a 50 kW/t. Il comma 3 introduce una nuova previsione in tema di trasporto dei minori: modificando l'articolo 170 del Codice della Strada, è stato introdotto il divieto assoluto di trasportare minori di quattro anni su veicoli a due ruote. La sanzione amministrativa in questo caso va da 148 a 594 euro.
L'articolo 3 modifica l'articolo 142 del Codice della Strada in materia di velocità dei veicoli Le nuove disposizione prevedono un incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente, nonché la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato. Viene, inoltre, previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l'uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Sono state rimodulate le fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite. Chiunque supera di 40km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto al pagamento di una somma da 370 a 1.458 euro e alla sospensione della patente da oltre a sei mesi. Se in un periodo di due anni viene nuovamente sanzionato per il superamento dei limiti di velocità la sospensione della patente va da otto a diciotto mesi. Se si superano i limiti di oltre 60 km/h, la multa da pagare parte da 500 euro e arriva a 2.000 euro e la sospensione della patente va da sei a dodici mesi. In questo caso, se nei due anni viene accertata la stessa violazione del codice, si procederà alla revoca della patente. Per quanto riguarda il superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h è stato anche previsto un aumento da 2 a 5 dei punti da detrarre.
L'articolo 4 modifica dell'articolo 173 del Codice della Strada in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida. Il Codice della strada prevede il divieto per il conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, ma consente l'utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente per il loro funzionamento non debba usare le mani. Le multe vanno da 148 a 594 euro. Si può arrivare alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi se la violazione viene ripetuta nel corso di un biennio.
L'articolo 5 modifica gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. Sono previsti tre "gradi di intensità" della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni:
a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000. Confermata la pena dell'arresto fino a un mese, è stata inasprita altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene da tre a sei mesi;
b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/l): in questo caso - non previsto sino ad oggi dalla legge - la sanzione pecuniaria prevista va da 800 a 3.200 euro. La pena dell'arresto è prevista fino a tre mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno;
c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 grammi per litro (g/l). Per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di euro 1.500 per arrivare ad un massimo di 6.000 euro. La pena dell'arresto è prevista fino a sei mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a dueanni. In ogni caso la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un'attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche. In tutti i casi è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, o da titolare di patente di categoria B nell'ipotesi di recidiva nel biennio.
D.L. 03 AGOSTO 2007 N.117.-
Tale provvedimento dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 03 ottobre 2007, pena la sua decadenza totale.
L'articolo 1 modifica l'articolo 116 del Codice della Strada in materia di guida senza patente, riportandola ad essere una violazione penale. Colui che guida senza aver conseguito la patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti sarà punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio è previsto l'arresto fino ad un anno.
L'articolo 2 modifica l'articolo 117 del Codice della Strada in materia di limitazioni alla guida. Il comma 1 è stato riformulato in modo da operare come rinvio automatico alle normative comunitarie in materia. Nello specifico è necessario rifarsi all’ultima direttiva europea sull’argomento (2000/56/CE) la quale prevede che "l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg è subordinata al conseguimento della atente A da
almeno due anni". Con l'introduzione del comma 2-bis per i neo-patentati, a cui patente sia stata rilasciata a far data dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge, è stata introdotta un’ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non può essere superiore a 50 kW/t. Il comma 3 introduce una nuova previsione in tema di trasporto dei minori: modificando l'articolo 170 del Codice della Strada, è stato introdotto il divieto assoluto di trasportare minori di quattro anni su veicoli a due ruote. La sanzione amministrativa in questo caso va da 148 a 594 euro.
L'articolo 3 modifica l'articolo 142 del Codice della Strada in materia di velocità dei veicoli Le nuove disposizione prevedono un incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente, nonché la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato. Viene, inoltre, previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l'uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Sono state rimodulate le fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite. Chiunque supera di 40km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto al pagamento di una somma da 370 a 1.458 euro e alla sospensione della patente da oltre a sei mesi. Se in un periodo di due anni viene nuovamente sanzionato per il superamento dei limiti di velocità la sospensione della patente va da otto a diciotto mesi. Se si superano i limiti di oltre 60 km/h, la multa da pagare parte da 500 euro e arriva a 2.000 euro e la sospensione della patente va da sei a dodici mesi. In questo caso, se nei due anni viene accertata la stessa violazione del codice, si procederà alla revoca della patente. Per quanto riguarda il superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h è stato anche previsto un aumento da 2 a 5 dei punti da detrarre.
L'articolo 4 modifica dell'articolo 173 del Codice della Strada in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida. Il Codice della strada prevede il divieto per il conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, ma consente l'utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente per il loro funzionamento non debba usare le mani. Le multe vanno da 148 a 594 euro. Si può arrivare alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi se la violazione viene ripetuta nel corso di un biennio.
L'articolo 5 modifica gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. Sono previsti tre "gradi di intensità" della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni:
a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000. Confermata la pena dell'arresto fino a un mese, è stata inasprita altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene da tre a sei mesi;
b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/l): in questo caso - non previsto sino ad oggi dalla legge - la sanzione pecuniaria prevista va da 800 a 3.200 euro. La pena dell'arresto è prevista fino a tre mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno;
c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 grammi per litro (g/l). Per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di euro 1.500 per arrivare ad un massimo di 6.000 euro. La pena dell'arresto è prevista fino a sei mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a dueanni. In ogni caso la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un'attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche. In tutti i casi è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, o da titolare di patente di categoria B nell'ipotesi di recidiva nel biennio.